Linee guida - Autorizzazione trasporto acque potabili

REQUISITI GENERALI E SPECIFICI DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL TRASPORTO DI SOSTANZE ALIMENTARI

 

 

 

REQUISITI GENERALI

 

Idoneità igienico-sanitaria dei mezzi di trasporto di sostanze alimentari in generale.

( D.P.R. 26.03. 1980 n° 327 – Art. 43)

Il trasporto delle sostanze alimentari deve avvenire con mezzo igienicamente idoneo e tale da assicurare alle medesime una adeguata protezione, in relazione al genere delle sostanze trasportate, evitando ogni causa di insudiciamento o altro danno che possa derivare alle sostanze alimentari trasportate dagli agenti atmosferici o da altri fattori ambientali.

È fatto obbligo di provvedere alla pulizia del mezzo di trasporto adoperato, in materia tale che dal medesimo non derivi insudiciamento o contaminazione alle sostanze alimentari trasportate.

È vietata la promiscuità di carico di sostanze alimentari con altre sostanze alimentari od anche non alimentari che possano modificare le caratteristiche dei prodotti o possano comunque inquinarli, salvo che si faccia uso di confezioni o imballaggi atti ad evitare qualsiasi contaminazione o insudiciamento.

Ai fini e secondo la procedura del presente regolamento, l'esercizio della vigilanza igienico-sanitaria sui mezzi di trasporto in circolazione sulla rete dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è affidato al servizio sanitario dell'amministrazione medesima

 

Mantenimento dell'idoneità igienico-sanitaria dei mezzi di trasporto.

(D.P.R. 26.03. 1980 n° 327 – Art. 47)

Il trasportatore è tenuto a mantenere il veicolo nella condizione di idoneità di cui all'art. 43 e a sospenderne l'utilizzazione in caso di inidoneità.

L'autorità sanitaria ove accerti direttamente e a mezzo degli organi di vigilanza che il veicolo non è più idoneo al trasporto delle sostanze alimentari specificate nell'autorizzazione sanitaria, provvede all'immediato ritiro dell'autorizzazione stessa, dandone notizia al comando di polizia stradale della provincia in cui è stata rilasciata.

Trasporto

(D.L.gs 26.05.1997 n° 155 – Allegato - Capitolo IV)

1. I veicoli o i contenitori utilizzati per il trasporto di prodotti alimentari devono essere mantenuti puliti nonché sottoposti a regolare manutenzione al fine di proteggere gli alimenti da fonti di contaminazione e devono essere se necessario progettati e costruiti in modo tale da consentire un'adeguata pulitura e disinfezione.

2. Salvo quanto previsto al capitolo IV-A i vani di carico dei veicoli o i contenitori non debbono essere utilizzati per trasportare materiale diverso dagli alimenti poiché questi ultimi possono risultarne contaminati.

Gli alimenti sfusi liquidi, granulati o in polvere devono essere trasportati in vani di carico o contenitori/cisterne riservati al trasporto di prodotti alimentari. Sui contenitori deve essere apposta una menzione chiaramente visibile ed indelebile in una o più lingue comunitarie relativa alla loro utilizzazione per il trasporto di prodotti alimentari ovvero la menzione «esclusivamente per prodotti alimentari»

3. Se i veicoli o i contenitori sono adibiti al trasporto di altra merce in aggiunta agli alimenti o di differenti tipi di alimenti contemporaneamente, si deve provvedere a separare in maniera efficace i vari prodotti ove necessario per impedire il rischio di contaminazione.

4. Se i veicoli o i contenitori sono adibiti al trasporto di merci che non siano prodotti alimentari o di differenti tipi di prodotti alimentari, si deve provvedere a pulirli accuratamente tra un carico e l'altro per evitare il rischio di contaminazione.

5. I prodotti alimentari nei veicoli o contenitori devono essere collocati e protetti in modo da rendere minimo il rischio di contaminazione.

6. Laddove necessario, i veicoli o i contenitori utilizzati per trasportare gli alimenti debbono poter mantenere questi ultimi in condizioni adeguate di temperatura e, se del caso, essere progettati in modo che la temperatura possa essere controllata.

Autocontrollo.

(D.L.gs 26.05.1997 n° 155 – Art. 3)

1. Il responsabile dell'industria deve garantire che la preparazione, la trasformazione, la fabbricazione, il confezionamento, il deposito, il trasporto, la distribuzione, la manipolazione, la vendita o la fornitura, compresa la somministrazione, dei prodotti alimentari siano effettuati in modo igienico.

2. Il responsabile della industria alimentare deve individuare nella propria attività ogni fase che potrebbe rivelarsi critica per la sicurezza degli alimenti e deve garantire che siano individuate, applicate, mantenute ed aggiornate le adeguate procedure di sicurezza avvalendosi dei seguenti princìpi su cui è basato il sistema di analisi dei rischi e di controllo dei punti critici HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points):

a) analisi dei potenziali rischi per gli alimenti;

b) individuazione dei punti in cui possono verificarsi dei rischi per gli alimenti;

c) decisioni da adottare riguardo ai punti critici individuati, cioè a quei punti che possono nuocere alla sicurezza dei prodotti;

d) individuazione ed applicazione di procedure di controllo e di sorveglianza dei punti critici;

e) riesame periodico, ed in occasione di variazioni di ogni processo e della tipologia d'attività, dell'analisi dei rischi, dei punti critici e delle procedure di controllo e di sorveglianza.

3. Il responsabile dell'industria alimentare che esercita attività di produzione, di trasporto, distribuzione, vendita e somministrazione diretta di prodotti alimentari al consumatore deve tenere a disposizione dell'autorità competente preposta al controllo, anche in assenza dei manuali di cui all'articolo 4, un documento contenente l'individuazione, da lui effettuata, delle fasi critiche di cui al comma 2 e delle procedure di controllo che intende adottare al riguardo, nonché le informazioni concernenti l'applicazione delle procedure di controllo e di sorveglianza dei punti critici e i relativi risultati.

4. Qualora a seguito dell'autocontrollo di cui al comma 2, il responsabile dell'industria alimentare constati che i prodotti possano presentare un rischio immediato per la salute provvede al ritiro dal commercio dei prodotti in questione e di quelli ottenuti in condizioni tecnologiche simili informando le autorità competenti sulla natura del rischio e fornendo le informazioni relative al ritiro degli stessi; il prodotto ritirato dal commercio deve rimanere sotto la sorveglianza e la responsabilità dell'autorità sanitaria locale fino al momento in cui, previa autorizzazione della stessa, non venga distrutto o utilizzato per fini diversi dal consumo umano o trattato in modo da garantirne la sicurezza; le spese sono a carico del titolare dell'industria alimentare.

5. Le industrie alimentari devono attenersi alle disposizioni di cui all'allegato, fatte salve quelle più dettagliate o rigorose attualmente vigenti purché non costituiscano restrizione o ostacolo agli scambi; modifiche a tali disposizioni possono essere effettuate con regolamento del Ministro della sanità previo espletamento delle procedure comunitarie, anche su richiesta motivata del responsabile dell'industria alimentare o del rappresentante di associazione dei produttori

 

REQUISITI SPECIFICI

Requisiti delle cisterne e dei contenitori.

(D.P.R. 26.03. 1980 n° 327 – Art. 48)

Le cisterne ed i contenitori adibiti al trasporto di sostanze alimentari debbono avere:

1) rivestimento interno costruito con materiale che risponda ai requisiti specifici previsti dall'art. 11 della legge e dei relativi decreti di attuazione;

2) serbatoio ad unico o più scomparti, costruito con pareti interne ad angoli o spigoli smussati, o raccordati in modo che le operazioni di lavaggio e disinfezione si possano eseguire agevolmente e l'acqua di lavaggio possa fuoriuscire senza ristagni;

3) apertura che consenta un facile accesso all'interno;

4) portelli con idonee guarnizioni a tenuta;

5) quando necessario, protezione termica e se del caso verniciatura esterna metallizzata;

6) attacchi di carico e scarico ed ogni altro accessorio utilizzato per dette operazioni facilmente smontabili, in modo da poter essere sottoposti senza difficoltà al lavaggio e alla disinfezione.

Le cisterne ed i contenitori asportabili ed intercambiabili debbono essere punzonati o recare un contrassegno metallico inasportabile con gli estremi dell'attestazione di idoneità.

Dopo ogni scarico e prima di ogni carico, le cisterne e i contenitori debbono essere sottoposti alle operazioni di pulizia e disinfezione con mezzi idonei, seguite da lavaggio con acqua potabile.

Le cisterne ed i contenitori non possono essere impiegati per il trasporto di sostanze diverse da quelle indicate nell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 44.

Copia dei verbali compilati per le infrazioni alle norme di cui sopra deve essere tramessa all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione.

Qualora le norme tecniche internazionali concordate in sede interferroviaria prevedano idonei requisiti igienico-sanitari, ai trasporti ferroviari si applicano le norme medesime.

 

Requisiti delle cisterne per il trasporto del latte crudo dalle aziende di produzione ai centri di raccolta ovvero direttamente agli stabilimenti di trattamento termico e confezionamento per il consumo diretto, per percorsi inferiori ai 150 km.

 

Per percorsi inferiori a 150 Km non sono richiesti mezzi isotermici.

Vedasi al riguardo quanto riportato alla voce “Temperatura delle sostanze alimentari durante il trasporto” D.P.R. 26.03.1980, Allegato C, Parte II, [1].

 

 

Requisiti dei mezzi di trasporto delle carni dei prodotti ittici.

(D.P.R. 26.03. 1980 n° 327 – Art. 49)

I veicoli destinati al trasporto delle carni debbono essere a chiusura ermetica e debbono:

a) avere le pareti interne ed ogni parte che possa venire a contatto con le carni in materiali resistenti alla corrosione e rispondenti ai requisiti previsti dalle vigenti disposizioni. Inoltre le pareti debbono essere lisce e di facile pulizia e disinfezione con angoli e spigoli arrotondati;

b) essere muniti, per il trasporto delle carcasse, mezzene e quarti, di dispositivi di sospensione in materiali resistenti alla corrosione, fissati ad altezza tale che le carni non tocchino il pavimento; salvo che non si tratti di carni confezionate o provviste di imballaggio.

I veicoli o mezzi adibiti al trasporto dello carni non possono essere usati per il trasporto di animali vivi. Inoltre nessuna altra merce può essere trasportata contemporaneamente alle carni in uno stesso veicolo, tranne che si tratti di carni confezionate e poste in appositi contenitori.

Per il trasporto delle carni dei volatili, dei conigli allevati e della selvaggina si applicano le disposizioni di cui all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 1972, n. 967.

Le frattaglie ed i visceri debbono essere trasportati in recipienti costruiti con materiali rispondenti ai requisiti stabiliti dall'art. 11 della legge e dai relativi decreti di attuazione. Le trippe, in caso di trasporto promiscuo, debbono essere altresì lavate e semicotte o cotte.

I veicoli destinati al trasporto dei prodotti della pesca debbono essere a chiusura ermetica e possedere oltre ai requisiti di cui al primo comma, lettera a), del presente articolo, dispositivi atti ad assicurare la raccolta dell'acqua di fusione del ghiaccio ed evitarne il ristagno sul pavimento.

Al trasporto dei prodotti della pesca si applicano le prescrizioni di cui al precedente quarto comma.

La pulizia e la disinfezione dei veicoli adibiti al trasporto delle carni e dei prodotti della pesca deve aver luogo al più presto dopo ultimato lo scarico.

Qualora le norme tecniche internazionali concordate in sede interferroviaria prevedano idonei requisiti igienico-sanitari, ai trasporti ferroviari si applicano le norme medesime.

Requisiti degli automezzi per il trasporto delle carni (bovine,bufaline, suine, ovine e caprine), in fase di distribuzione o ai depositi frigoriferi, di durata non superiore a due ore, di quelle appena macellate in macelli autorizzati e non ancora raffreddate

 

Per i trasporti di durata inferiore a due ore devono essere rispondenti ai requisiti di idoneità igienico-sanitaria prescritti dall'art. 49 del D.P.R. 26.03. 1980 n° 327, che risultino almeno isotermici.

Vedasi al riguardo quanto riportato alla voce “Temperatura delle sostanze alimentari durante il trasporto” D.P.R. 26.03.1980, Allegato C, Parte II, [5].

 

 

Temperatura delle sostanze alimentari durante il trasporto

(D.P.R. 26.03. 1980 n° 327 – Art. 51)

Il trasporto delle sostanze alimentari elencate nell'allegato C al presente regolamento deve essere effettuato con modalità atte a garantire il mantenimento delle condizioni di temperatura fissate nell'allegato stesso.

Il Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, può aggiornare con proprio decreto l'allegato di cui al precedente comma.

 

Allegato C del D.P.R. 327/80

                                                                       Parte I

Condizioni di temperatura che debbono essere rispettate durante
  il trasporto delle sostanze alimentari congelate e surgelate
+--------------------------------------+-----------+-----------+
|                                      |Temperatura|  Rialzo   |
|                                      |massima  al|  termico  |
|          Sostanze alimentari         |momento del|tollerabile|
|                                      | carico  e |per periodi|
|                                      |durante  il| di  breve |
|                                      | trasporto |  durata   |
+--------------------------------------+-----------+-----------+
|                                      |           |-+         |
|Gelati alla frutta e  succhi di frutta|           | |         |
|  congelati. . . . . . . . . . . . . .|  -10 °C   | |         |
|Altri gelati . . . . . . . . . . . . .|  -15 °C   | |         |
|Prodotti della pesca  congelati o sur-|           | |         |
|  gelati o surgelati . . . . . . . . .|  -18 °C   | |         |
|Altre sostanze alimentari surgelate. .|  -18 °C   | |         |
|Burro o altre sostanze grasse congela-|           |  > + 3°C  |
|  te . . . . . . . . . . . . . . . . .|  -10 °C   | |         |
|Frattaglie, uova sgusciate, pollame  e|           | |         |
|  selvaggina congelata . . . . . . . .|  -10 °C   | |         |
|Carni congelate. . . . . . . . . . . .|  -10 °C   | |         |
|Tutte  le  altre  sostanze  alimentari|           | |         |
|  congelate  . . . . . . . . . . . . .|  -10 °C   | |         |
----------------------------------------------------------------

Parte II

Elenco delle condizioni di temperatura che debbono essere rispettate durante il trasporto di determinate sostanze alimentari né congelate né surgelate (5) +---------------------------------------+----------------------+
|         Sostanze alimentari           |      Temperature     |
|                                       | durante il trasporto |
+---------------------------------------+----------------------+
|Latte crudo  trasportato in  cisterna o|                      |
|  bidoni dalle aziende di produzione ai|                      |
|  centri di raccolta ovvero direttamen-|                      |
|  te agli stabilimenti  di  trattamento|                      |
|  termico e confezionamento per il con-|                      |
|  sumo diretto [1]. . . . . . . . . . .|            + 8 °C [2]|
|Latte crudo trasportato in cisterna dai|                      |
|  centri di raccolta  agli stabilimenti|                      |
|  di trattamento  termico e confeziona-|                      |
|  mento per il consumo diretto [3]. . .|  da 0 °C a + 4 °C [4]|
|Latte  pastorizzato  trasportato in ci-|                      |
|  sterna da  uno stabimento  di tratta-|                      |
|  mento termico ad  altro  stabilimento|                      |
|  di trattamento termico  e confeziona-|                      |
|  mento per il consumo diretto [3]. . .|  da 0 °C a + 4 °C [4]|
|Latte pastorizzato in confezioni [5]. .|  da 0 °C a + 4 °C    |
|Prodotti lattiero - caseari (latti fer-|                      |
|  mentati, panna o crema di latte, for-|                      |
|  maggi freschi, ricotta) [5] . . . . .|  da 0 °C a + 4 °C    |
|Burro [5] e burro  concentrato (anidro)|                      |
|  [6] . . . . . . . . . . . . . . . . .|da + 1 °C a + 6 °C    |
|Burro anidro liquido. . . . . . . . . .| superiore a + 32 °C  |
|Prodotti della  pesca  freschi  da tra-|                      |
|  sportare sempre sotto sotto ghiaccio.| da  0 °C a + 4 °C    |
|Carni [5] . . . . . . . . . . . . . . .| da - 1 °C a + 7 °C   |
|Pollame e conigli [5] . . . . . . . . .| da - 1 °C a + 4 °C   |
|Selvaggina [5]. . . . . . . . . . . . .| da - 1 °C a + 3 °C   |
|Frattaglie [5]. . . . . . . . . . . . .| da - 1 °C a + 3 °C   |
|Molluschi eduli lamellibranchi, in con-|                      |
|  fezione, compresi  quelli   sgusciati|                      |
|  appartenenti al genere «Chlamys» (ca-|                      |
|  nestrelli) e «Pecten» (cappe sante) .|            + 6 °C [7]|
----------------------------------------------------------------
  [1] Per percorsi  superiori  ai  150  km  sono richiesti mezzi
isotermici (IN ovvero IR).
  [2] Per percorsi  superiori a 75 km é  tollerata, rispetto  al
valore  prescritto  nel presente allegato, un aumento massimo di
temperatura di  2 °C.
  [3] Per percorsi  superiori  ai  200  km  sono richiesti mezzi
isotermici (IN ovvero IR).
  [4] Per percorsi superiori ai 200 km é tollerato, rispetto al
valore prescritto  nel presente  allegato, un aumento massimo di
temperatura di 2 °C.
  [5] Durante   il   tempo  di  distribuzione  frazionata  -  da
effettuarsi con mezzi aventi caratteristiche tecnico-costruttive
idonee  per  il  trasporto in regime di freddo - che comporti ai
fini della consegna agli esercizi di vendita numerose operazioni
di apertura delle porte dei mezzi stessi, ferme restando in ogni
caso le temperature di partenza fissate nel  presente  allegato,
sono tollerati i seguenti valori massimi di temperatura:   
  latte pastorizzato, in confezioni . . . . . . . . . . +   9 °C
  panna o crema di latte pastorizzata, in confezioni. . +   9 °C
  ricotta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +   9 °C
  burro prodotto con crema di latte pastorizzata. . . . +  14 °C
  yoghourt od altri latti fermentati, in confezioni . . +  14 °C
  formaggi freschi (mascarpone  e  similari, mozzarelle        
    di  vacca  o  di  bufala  e  similari, caprini  non        
    stagionati,   crescenza,   formaggi   a  prevalente        
    coagulazione lattica  od acido-presamica ad elevato        
    tenore   di  umidità  e  di pronto  consumo,  quali        
    robiola, petit  suisse, cottagecheese, quark, ecc.)        
    purché prodotti con latte pastorizzato. . . . . . . +  14 °C
  carni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +  10 °C
  pollame e conigli . . . . . . . . . . . . . . . . . . +   8 °C
  selvaggina. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +   8 °C
  frattaglie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +   8 °C
Il valore massimo di  temperatura indicato per le carni (bovine,
bufalina, suine, ovine e  caprine), tuttavia,  non è  vincolante
per  il  trasporto,  in  fase  di  distribuzione  o  ai depositi
frigoriferi, di durata non superiore a due ore, di quelle appena
macellate  in  macelli  autorizzati  e  non  ancora raffreddate,
sempreché il trasporto stesso avvenga con veicoli rispondenti ai
requisiti  di  idoneità  igienico-sanitaria prescritti dall'art.
49 del presente regolamento, che risultino almeno isotermici.  
  [6] Il burro concentrato (anidro) può essere trasportato anche
a temperature da + 6 °C a + 18 °C.
  [7] La  temperatura  da  osservarsi  durante  il  trasporto  è
prevista dagli articoli 4 e 5 del decreto ministeriale 4 ottobre
1978 (Pubblicato  nella  Gazz. Uff. n. 286 del 12 ottobre 1978),
recante norme sulle modalità di confezionamento, il periodo e le
modalità  di  conservazione  dei  molluschi  eduli, le specie di
molluschi che possono essere venduti sgusciati.

 

Trasporto delle carni macinate e delle preparazioni di carni

(D.P.R. 03.08.1998 n° 309- Allegato I - Capitolo IX)

1. Le carni macinate e le preparazioni di carni devono essere spedite in modo che durante il trasporto siano protette dai fattori che possono contaminarle o avere su di esse un effetto nocivo, tenuto conto della durata, delle condizioni e dei mezzi di trasporto. In particolare, i mezzi utilizzati per il trasporto delle carni macinate e delle preparazioni di carni devono essere attrezzati in modo da garantire che durante il trasporto non siano superate le temperature indicate nel presente regolamento e essere muniti di un termometro con dispositivo di registrazione atto a registrare il rispetto di questa prescrizione.

2. In caso di transito attraverso un paese terzo e qualora il laboratorio di produzione sia situato in una zona soggetta a restrizioni per motivi di polizia sanitaria, il mezzo di trasporto dovrà rimanere sigillato.

Temperature previste dal D.P.R. 309/98 per le carni macinate e le preparazioni di carni

Carni macinate  surgelate                                  Temp ≤ - 18

Preparazioni di carni  surgelate                           Temp ≤ - 18

Carni macinate  fresche                                     Temp ≤ + 2

Preparazioni di carni  fresche contenenti carni macinate    Temp ≤ + 2

Preparazioni di carni  fresche contenenti frattaglie        Temp ≤ + 3

Preparazioni di carni  fresche contenenti carni avicole     Temp ≤ + 4

Preparazioni di carni  fresche contenenti carni rosse       Temp ≤ + 7


Trasporto degli alimenti surgelati.

(D.M. 25.09.1995 n° 493)

Art. 1 -  Mezzi di trasporto

1. I mezzi di trasporto, adibiti alla distribuzione locale degli alimenti surgelati, devono essere muniti di:

a) protezione coibente che consenta di mantenere, per tutta la durata del trasporto, la temperatura dei prodotti ai valori stabiliti dall'art. 4 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 110, sugli alimenti surgelati;

b) apparecchiature atte ad uniformare e mantenere le condizioni di temperatura prescritte per tutta la durata del trasporto, nonché a ristabilirle nel più breve tempo possibile dopo ogni operazione di carico e scarico;

c) un termometro facilmente visibile che misuri la temperatura dell'aria interna.

2. I mezzi di trasporto, non adibiti alla distribuzione locale degli alimenti surgelati devono essere muniti di:

a) protezione coibente di cui al comma 1, lettera a);

b) generatore di freddo e strumenti di registrazione automatica della temperatura che misurino ad intervalli regolari non superiori a 20 minuti, la temperatura dell'aria in cui si trovano gli alimenti surgelati;

c) dispositivi di circolazione dell'aria o comunque sistemi idonei ad uniformare la temperatura interna.

3. Gli strumenti di misurazione di cui al comma 2, lettera b), sono approvati dalla competente autorità del Paese dove i mezzi di trasporto sono stati immatricolati; per i mezzi di trasporto immatricolati in Italia l'autorità competente è l'amministrazione metrica del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che può avvalersi della documentazione prodotta dalle ditte interessate rilasciata da ente od organismo riconosciuto e rintracciabile.

4. I mezzi adibiti al trasporto di alimenti surgelati di cui ai commi 1 e 2 devono rispondere alle norme contenute nell'accordo relativo ai trasporti internazionali delle derrate deperibili ed ai mezzi speciali da usare per tali trasporti (ATP), ratificato con la legge 2 maggio 1977, n. 264, nonché alle disposizioni del decreto ministeriale 28 febbraio 1984 relativo ai mezzi di trasporto in regime di temperatura controllata. La sigla di riconoscimento dei predetti mezzi o di un loro scomparto, da riscontrare sull'attestato internazionale o nazionale deve essere una delle seguenti:

a) FRC, FRF, RRC, per l'attestato internazionale;

b) FRC, FRF, RRC, CORRC, COFRC, COFRF per l'attestato nazionale.

5. Prodotti diversi da quelli surgelati possono essere trasportati insieme agli alimenti surgelati a condizione che siano contenuti in involucri protettivi e che, al momento del carico, abbiano una temperatura non superiore a -18 °C.

6. Per distribuzione locale si intende il trasporto degli alimenti surgelati da un deposito ad un punto vendita o al consumatore finale effettuato con mezzi di trasporto aventi una portata utile non superiore a 7 tonnellate.

Art. 2 -  Caratteristiche degli strumenti per la registrazione automatica della temperatura.

1. Gli strumenti per la registrazione automatica della temperatura devono essere conformi alle specifiche tecniche riportate nell'allegato 1 ed essere di tipo approvato da parte delle competenti autorità di cui all'art. 1, comma 3.

2. Il posizionamento delle sonde termometriche deve essere effettuato in conformità all'allegato 2.

3. I valori di temperatura rilevati devono essere immediatamente disponibili e fornire dati operazionali sulle temperature dell'aria all'interno del veicolo, sufficienti per verificare se l'impianto frigorifero ed il sistema di distribuzione dell'aria della cassa funzionano in maniera adeguata.

4. Le registrazioni delle temperature, così ottenute, devono essere datate e conservate per almeno un anno dai destinatari degli alimenti surgelati.

Allegato 1 - Caratteristiche degli strumenti di registrazione automatica della temperatura sui mezzi di trasporto degli alimenti surgelati

1. Glossario.

1. Strumento di registrazione della temperatura o sistema di misura: Quando non altrimenti specificato, si intende l'insieme costituito dallo strumento di misura, ivi compresa(e) la(e) sonda(e) applicata(e), e dagli accessori per la registrazione della temperatura.

2. Risoluzione: Espressione quantitativa dell'attitudine di un sistema a distinguere significativamente tra valori strettamente vicini della temperatura.

3. Tempo di risposta: Intervallo di tempo necessario a registrare la temperatura finale misurato tra l'istante in cui la temperatura subisce un brusco specificato cambiamento e l'istante in cui il valore di temperatura registrato raggiunge entro i limiti specificati il valore finale in regime stabile e vi permane.

4. Campo di misura: Intervallo tra la temperatura minima e massima che un sistema di misura è in grado di rilevare.

5. Parametri di preregolazione: Parametri di funzionamento del sistema predefiniti dal costruttore (inalterabili dagli utilizzatori) o determinati dagli utilizzatori in funzione dello scopo prefisso.

6. Capacità di registrazione: Numero massimo di misure che il sistema è in grado di memorizzare o tempo massimo di funzionamento che lo strumento è in grado di garantire.

7. Esattezza: È espressa dall'errore del sistema nel misurare la temperatura sotto determinate condizioni operative. Esprime la concordanza tra il valore misurato dal sistema e quello convenzionalmente vero.

8. Grado di protezione: Capacità dell'involucro ad evitare la penetrazione all'interno dello strumento e della sonda di polvere ed acqua.

2. Caratteristiche metrologiche e tecniche di sistemi di misura.

1. Iscrizioni e libretto di istruzioni: Ogni sistema di misura deve riportare almeno il nome e/o il marchio del fabbricante, il suo numero di identificazione, gli estremi del certificato di approvazione del tipo, rilasciato dall'amministrazione metrica del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nonché la eventuale serie o il modello di appartenenza. Tali iscrizioni possono essere riportate anche mediante apposizione di etichetta. Inoltre deve essere dotato di un libretto di istruzioni che riporti, oltre agli estremi del provvedimento anzidetto:

le caratteristiche principali del sistema ivi compresi il campo di misura e la risoluzione;

l'indicazione del tipo di sonda(e) di cui può essere dotato;

le modalità di installazione precisando se è idoneo ad una installazione esterna alla cabina di guida;

le eventuali manutenzioni necessarie;

le modalità di uso per gli utilizzatori;

le informazioni necessarie sulle verifiche periodiche.

2. Campo di misura: Il sistema di misura deve essere in grado di misurare temperature comprese almeno tra -30 °C e +30 °C.

3. Dispositivo di registrazione: Il sistema di misura deve essere munito di un dispositivo di registrazione delle temperature rilevate dalla(e) sonda(e) ad esso associata(e). È facoltativa l'applicazione di un dispositivo indicatore per la visualizzazione delle temperature rilevate, avente una divisione non inferiore a 0,5 °C e che sia della forma 1,2 oppure 5x10 con «n» intero, positivo, negativo o nullo.

La registrazione delle temperature rilevate può essere continua o secondo intervalli specificati al punto 9 successivo.

4. Preregolazione dello strumento: I parametri impostati dal conducente del mezzo devono essere rilevabili direttamente od indirettamente dai dati acquisiti dal sistema.

Le documentazioni rilasciate dal sistema devono riportare comunque i più significativi parametri impostati dagli utenti.

5. Data e orario dei rilevamenti: Il sistema deve essere in grado di identificare data ed ora dei rilevamenti effettuati e dell'inizio del trasporto. È consentito che la data di inizio del trasporto, così come gli estremi identificativi dello stesso, possano essere riportati manualmente sul documento da rilasciare al ricevente all'inizio di ciascuna serie di rilevamenti.

6. Memorizzazione dei dati: I dati relativi a ciascun trasporto devono essere consultabili lungo il percorso senza che le informazioni già acquisite vengano perdute.

7. Leggibilità dei dati: I dati registrati su supporto cartaceo devono essere indelebili e leggibili da un osservatore posto ad una distanza di 35 cm.

8. Emissibilità di documenti con i dati registrati: I dati registrati su supporti cartacei o magnetici devono poter essere consegnati al ricevente, che deve essere in grado di leggerli e conservarli per un periodo non inferiore ad un anno.

9. Intervallo tra cicli di misura: Il sistema deve essere in grado di effettuare misure ad intervalli non superiori a 20 minuti.

10. Capacità di registrazione e memorizzazione: Il sistema di misura deve essere in grado di funzionare in modo continuo per un periodo non inferiore a sette giorni registrando correttamente nel corso del funzionamento i dati rilevati. Inoltre nei sistemi elettronici la capacità di memorizzazione espressa in dati memorizzabili deve essere di circa 8000 dati e comunque non inferiore a

dove ®i¯ esprime l'intervallo tra cicli di misura del sistema espresso in minuti.

Nel caso di sistemi elettronici, inoltre, non deve essere possibile la cancellazione dei dati memorizzati fino al momento del raggiungimento della capacità massima: i nuovi dati acquisiti dovranno limitarsi a cancellare quelli memorizzati per primi.

11. Alimentazione: Il sistema deve essere in grado di funzionare a corrente continua ovvero mediante batteria autonoma o con quella del mezzo di trasporto. In caso di batteria autonoma il sistema deve essere munito di idoneo dispositivo di allarme acustico o luminoso per permettere la sostituzione della stessa.

12. Mancanza di energia: Il sistema deve dare la possibilità di rilevare eventuali interruzioni di funzionamento.

Inoltre in caso di mancanza di energia elettrica, il sistema deve garantire il mantenimento dei dati acquisiti per un periodo non inferiore alle 24 ore.

13. Protezione: Il sistema deve garantire un grado di protezione IP 55 (sonde) e IP 65 (strumento). È consentito un grado di protezione IP 40 per il solo strumento di misura quando questo venga installato all'interno della cabina di guida.

14. Sensibilità a campi elettromagnetici: Il sistema deve essere in grado di funzionare correttamente in presenza di un campo elettromagnetico di 10V/m entro una banda di frequenza compresa tra 27 MHz e 500 MHz.

15. Sensibilità a vibrazioni meccaniche: Il sistema deve essere in grado di funzionare correttamente anche se sottoposto ad un'accelerazione sui tre assi pari a 29,4 m/s² in un campo di frequenza compreso tra 5 e 150 Hz e con un'ampiezza dello spostamento di 10 mm.

16. Canali disponibili: Il sistema deve consentire l'installazione di almeno due sonde per la misurazione della temperatura.

17. Condizioni ambientali di operatività: Il sistema deve essere in grado di funzionare correttamente a temperature comprese tra -40 °C e 80 °C.

3. Caratteristiche metrologiche.

1. Esattezza: Il sistema deve essere in grado di effettuare misure esatte a meno di ±0,5 °C nelle condizioni operative indicate al punto 2.

2. Risoluzione: Lo strumento deve avere una risoluzione non superiore a 1 °C.

3. Tempo di risposta: Il tempo di risposta deve essere tale da consentire in tre minuti la lettura di una temperatura pari almeno al 90% della differenza tra i valori della lettura iniziale e di quella finale.

4. Esattezza della durata di registrazione: La durata della registrazione deve essere esatta a meno dell'1%. Nel caso di sistemi con capacità superiore a sette giorni il massimo errore tollerato è ±0,1%.

4. Caratteristiche della installazione sui mezzi di trasporto.

1. Il sistema può essere montato sia all'esterno che all'interno della cabina di guida tenendo conto di quanto prescritto al punto 2.13.

In ogni caso il conducente deve essere in grado di leggere dalla cabina di guida la temperatura che viene rilevata. In alternativa deve essere disponibile un sistema di allarme di tipo acustico o luminoso rilevabile dal posto di guida, nel caso che la temperatura raggiunga un valore superiore ad un valore prefissato e comunque superiore a -15 °C.

2. Per ogni mezzo deve essere installata almeno una sonda, ad eccezione dei mezzi con scomparto di lunghezza superiore a 10 m, per i quali devono essere installate due sonde distanti tra loro almeno 5 m.

3. La(e) sonda(e) termometrica(che) deve(ono) essere installata(e) su soffitto del mezzo ma non a diretto contatto con lo stesso.

Il posizionamento deve corrispondere alla parte tratteggiata rispettivamente:

dello schema a) dell'allegato 2 per mezzi con scomparto di lunghezza superiore a 10 m;

dello schema b) dell'allegato 2 per mezzi con scomparto di lunghezza fino a 10 m.

4. A parziale modifica di quanto espresso al punto 4.3, i mezzi dotati di paratia divisoria fissa o mobile devono essere dotati di un numero di sonde almeno pari al numero di comparti creati da tali paratie.

5. Nel caso di più sonde installate su uno stesso mezzo (o comparto), la temperatura di riferimento, una volta stabilizzata dopo l'effettuazione del carico, sarà la più alta tra quelle rilevate dalle sonde installate come sopra, escludendo i periodi di sbrinamento.

5. Approvazione del tipo di sistema.

1. Il tipo di sistema è approvato quando ha ottenuto apposito certificato di approvazione dall'Amministrazione metrica del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Comitato centrale metrico, a seguito di esito positivo delle prove destinate ad accertare la conformità ai requisiti di cui agli allegati del presente regolamento e la sua affidabilità metrologica nel tempo dopo 24 ore di funzionamento continuo.

2. La ditta costruttrice è tenuta a conservare il certificato di approvazione di cui al punto 5.1.

3. Il mezzo di trasporto deve essere sempre fornito del libretto di istruzioni conforme al punto 2.1 in cui devono essere riportate anche le eventuali condizioni prescritte dal certificato di approvazione del tipo.

6. Verifiche periodiche.

1. L'accertamento della conformità del sistema al tipo approvato può essere effettuato dalla ditta costruttrice che disponga di idonea strumentazione di misura riferibile a campioni nazionali delle grandezze interessate o da un ufficio provinciale metrico secondo la seguente periodicità:

a) almeno ogni anno per sistemi elettromeccanici;

b) almeno ogni due anni per sistemi elettronici.

2. Le verifiche periodiche riguardano le prove di funzionalità e calibrazione dello strumento di misura e delle relative sonde a corredo.

3. L'avvenuta verifica periodica è attestata mediante autoadesivo indicante il nome del costruttore o l'ufficio che l'ha eseguita e la data di scadenza della verifica medesima.

Allegato 2 - Modalità per il posizionamento delle sonde termometriche


VEICOLI E CONTENITORI IMMATRICOLATI ALL’ESTERO

 

Idoneità igienico-sanitaria dei veicoli e dei contenitori impiegati per i trasporti di sostanze alimentari, immatricolati all'estero

(D.P.R. 26.03. 1980 n° 327 – Art. 50)

Ferma restando l'applicazione delle norme tecniche concordate in sede internazionale, le disposizioni del presente regolamento si applicano anche ai veicoli ed ai contenitori provenienti dall'estero impiegati per il trasporto di sostanze alimentari.

I mezzi di trasporto di cui al comma precedente possono transitare attraverso i posti di confine dietro esibizione di attestato rilasciato dall'autorità competente del Paese di origine, dal quale risulti l'idoneità igienico-sanitaria del veicolo o contenitore.

Nel caso che la legislazione del Paese di provenienza del veicolo o contenitore, pur dettando prescrizioni specifiche analoghe a quelle previste nel presente regolamento, non preveda né consenta il rilascio dell'attestato di cui al precedente comma, l'impresa estera di trasporto può chiedere tale attestazione al Ministero della sanità che la rilascia direttamente o attraverso un organo da esso delegato previo esame comparato delle rispettive legislazioni.

Nel caso che la legislazione del Paese di provenienza del veicolo o contenitore non stabilisca requisiti specifici di carattere igienico-sanitario, l'attestazione può essere rilasciata dal Ministero della sanità direttamente o attraverso un organo da esso delegato previo esame di documentata domanda dell'impresa estera di trasporto.